Avviso pubblico per l'accesso ai contributi del fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa.

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Data:

02 Febbraio 26

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AVVISO PUBBLICO per l’accesso ai contributi del Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa ai sensi della D.G.R. Regione Campania n. 376 del 16/06/2025. 

Il Comune di Presenzano In attuazione e in conformità alle Linee Guida regionali per il Fondo di Emergenza Abitativa approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025 (BURC n. 90 del 22/12/2025), rende noto che è indetto il presente bando pubblico a sportello (scadenza 31/12/2026) per l’accesso al Fondo Regionale di Contrasto all’Emergenza Abitativa. La presente procedura è esclusivamente dedicata all’erogazione di contributi economici a nuclei familiari in condizioni di emergenza o disagio abitativo, distinta dalle ordinarie graduatorie ERP per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’Avviso regionale approvato con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 430 del 18/12/2025 (BURC n. 91 del 29/12/2025).

Premesso che:

• la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25, art. 27 ha istituito il “Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa” finalizzato a contributi per la locazione o l’autonoma sistemazione di nuclei familiari in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale, con una dotazione di € 500.000 annui per il triennio 2025-2027, integrata da ulteriori € 1.000.000 provenienti dalla L.R. 6/2020;

• la Delibera G.R. n. 376 del 16/06/2025 ha definito gli indirizzi attuativi del Fondo emergenza abitativa e demandato alla Direzione Generale Governo del Territorio la disciplina di dettaglio, sentito l’Osservatorio Regionale sulla Casa;

• con D.D. n. 429 del 17/12/2025 la Regione Campania ha approvato le Linee Guida per la disciplina del Fondo regionale di contrasto all’emergenza abitativa, che istituiscono due misure di intervento (Misura 1 e Misura 2) destinate a sostenere i nuclei familiari residenti in Campania rispettivamente in condizioni di grave e permanente disagio abitativo o di provvisoria fragilità abitativa dovuta a sgomberi per motivi di emergenza;

• per l’attuazione del Fondo, ogni Comune è tenuto a pubblicare entro il 31 gennaio di ciascun anno un bando pubblico “a sportello” di durata annuale, senza preventiva ripartizione delle risorse tra Comuni (le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico delle richieste fino a esaurimento dei fondi disponibili), secondo le procedure e i criteri stabiliti dalla Regione Campania;

• il Fondo regionale di emergenza abitativa finanzia contributi economici una tantum o temporanei per favorire la sistemazione di nuclei familiari in difficoltà abitativa, non consiste nell’assegnazione di alloggi ERP. La presente misura non incide sulle graduatorie ERP vigenti, né sulle procedure ordinarie per l’assegnazione di case popolari (disciplinate a parte dall’Avviso ERP 2026 e dal Regolamento regionale 11/2019). Tutto ciò premesso, in esecuzione della normativa e degli atti citati, si pubblica il seguente Avviso pubblico per la concessione di contributi a valere sul Fondo regionale di emergenza abitativa: 

ART.1 - REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti: a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati; b. residenza nella Regione Campania; c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016; d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto, né l’ISEE minorenni, l’ISEE universitario, l’ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l’importo di € 10.140,00; e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni: a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente; b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell’Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica; c. abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella: Superficie catastale dell’alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali Numero di componenti del nucleo familiare pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale 2 o più persone pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali 3 o più persone pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali 4 o più persone pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali 5 o più persone pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali 6 o più persone d. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale; e. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida; f. sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune; g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture; h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù; i. si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo. 3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell’autonomia. La presa in carico e l’adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.

ART. 2 - REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2 1. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2 il Comune verifica che, alla data di 

presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti: a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati; b. residenza nella Regione Campania; c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016; d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l’ISEE ristretto, né l’ISEE minorenni, l’ISEE universitario, l’ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all’art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019; 2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l’abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Il Comune acquisisce le istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dal presente avviso, avvalendosi di una procedura a sportello aperta per l’intera annualità di riferimento e fino al 31/12/2026. 2. Considerata la natura emergenziale della misura, il Comune istruirà con la massima tempestività le istanze, rispettando l'ordine di presentazione così come risultante dalla ricevuta 

di consegna dell’Ufficio Protocollo del Comune di Presenzano. 3. Ad esito positivo delle singole istruttorie, definita la destinazione del contributo spettante e quantificato l'importo, così come previsto ai successivi articoli 5 e 6, il Comune trasmetterà il provvedimento di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme alla Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio, fermo restando quanto previsto dall’art. 4 comma 5 e dall’art. 11. 4. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate ai Comuni, secondo l’ordine cronologico delle richieste, fino all’esaurimento dei fondi disponibili. 5. Successivamente alla liquidazione del contributo di cui al comma 4, il Comune darà atto alla Regione Campania dell'avvenuta liquidazione del contributo al beneficiario finale, secondo le modalità di cui all’art. 10 delle Linee Guida Regionali.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 1. La domanda di accesso ai contributi di cui al presente Avviso dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026, esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: - - Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.presenzano@asmepec.it A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Presenzano, osservando gli orari di apertura al pubblico; La presentazione dell’istanza avviene mediante la compilazione dell’apposito modulo, al quale dovrà essere obbligatoriamente allegata tutta la documentazione richiesta, necessaria alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Avviso.  Saranno considerate ammissibili all’istruttoria esclusivamente le domande complete di tutta la documentazione. Le istanze incomplete o prive degli allegati obbligatori non potranno essere istruite. I richiedenti le cui domande risultino complete e formalmente ammissibili, istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, saranno contattati dagli uffici competenti esclusivamente per l’eventuale completamento dell’istruttoria, anche ai fini dell’acquisizione di eventuali chiarimenti o integrazioni documentali strettamente necessari. Resta ferma la natura di procedura a sportello, con valutazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

ART. 5 - ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1 1. Per la Misura 1 l’importo massimo del contributo concedibile è pari a € 9.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e a € 12.000,00 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. 2. I contributi sono destinati: a. fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all’autonoma sistemazione o all’attenuazione del disagio abitativo; b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l’ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune; c. contribuire al pagamento fino all’80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto a sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. 3. I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile di cui al comma 1. 4. I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell’importo massimo concedibile.

ART. 6 - ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2 1. Per la Misura 2 l’importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00. 2. I contributi sono destinati: a. fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all’autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi € 10.140,00; b. fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all’autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all’art. 2 comma 1 lett. d; c. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l’ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune. 3. I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile di cui al comma 1.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI 1. Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione: a. valido documento di riconoscimento; b. attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità; c. dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati secondo quanto riportato al punto 3 dell’articolo 1 (solo per la Misura 1); d. dichiarazione del proprietario dell’immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta del contributo al proprietario/gestore) e. ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

ART. 8 - CUMULABILITA’ CON ALTRI CONTRIBUTI 1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con: a. i contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell’art. 9-sexies del Decreto- Legge 11 giugno 2024, n. 76 o di analoghe disposizioni normative; b. i contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall’erogazione del precedente contributo. 2. I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell’importo massimo di cui all’art. 5 comma 1. 3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell’importo massimo di cui all’art. 6 comma 1. 4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al raggiungimento dell’importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell’art. 5 comma 1. 5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all’importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell’art. 5 comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni. ARTICOLO 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Zanfagna.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI Trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti in sede di domanda e durante l’istruttoria saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente procedimento, secondo la normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 679/2016 – GDPR, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Titolare del trattamento è il Comune di Presenzano. I dati potranno essere comunicati alla Regione Campania e ad altri enti pubblici competenti per l’erogazione dei contributi e i relativi controlli. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, ecc.).  Norme di riferimento: per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si fa riferimento alle Linee Guida regionali approvate con D.D. n. 429 del 17/12/2025 (BURC n. 90 del 22/12/2025) e alla normativa regionale vigente in materia di ERP ed emergenza abitativa, in particolare il Regolamento regionale 28/10/2019 n. 11 e s.m.i. e la Delibera G.R. 376/2025. In caso di contrasto tra quanto qui previsto e nuove disposizioni regionali o statali sopravvenute, queste ultime prevarranno

 

 

 

 

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