Rischio incendi boschivi: ordinanza sindacale misure preventive

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Data:

20 Giugno 24

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Con L'ordinanza sindacale n. 14 del 20-06-2024 si richiama l'attenzione dei cittadini a rispettare le norme vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi valevole dal 15 giugno 2024 al 15 ottobre 2024.

In particolare è fatto DIVIETO:

-di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);

-di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);

-di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);

-di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):

-usare motori o fornelli che producano faville o brace;

-usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

-far brillare mine;

-fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:

-gettare fiammiferi o sigarette accese;

-sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

-di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a
una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii..

Ai trasgressori saranno applicate dagli organi di vigilanza, le seguenti sanzioni:

l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..
Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

Per ogni altra informazione si prega di prendere visione dell'atto completo in allegato.

In ogni caso se avvisti un incendio:

  • delle fiamme o anche solo del fumo telefona al numero di soccorso 115 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o, dove attivato, al numero unico di emergenza 112. Non pensare che altri l'abbiano già fatto. Fornisci le indicazioni necessarie per localizzare l'incendio;
  • Cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d'acqua. Non fermarti in luoghi verso i quali soffia il vento. Potresti rimanere imprigionato tra le fiamme e non avere più una via di fuga;
  • Stenditi a terra in un luogo dove non c'è vegetazione incendiabile. Il fumo tende a salire e in questo modo eviti di respirarlo;
  • Se non hai altra scelta, cerca di attraversare il fuoco dove è meno intenso per passare dalla parte già bruciata. Ti porti così in un luogo sicuro; 
  • L'incendio non è uno spettacolo, non sostare lungo le strade. Intralceresti i soccorsi e le comunicazioni necessarie per gestire l’emergenza. 

 

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