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AMBITO APPLICATIVO DELLO SPLIT PAYMENT - PRIMI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE 1/E DEL 09/02/2015

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AMBITO APPLICATIVO DELLO SPLIT PAYMENT - PRIMI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE 1/E DEL 09/02/2015
IVA
09-02-2015

Con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate illustra l’ambito applicativo dello split PAYMENT, il meccanismo di sdoppiamento del pagamento introdotto dalla legge di stabilità 2015 con l’inserimento, nel Dpr 633/1972, del nuovo articolo 17-ter.
Occorre sottolineare che l’oggetto della circolare utilizza la locuzione “primi chiarimenti” a dimostrazione del fatto che le indicazioni fornite dall’Agenzia non sono risolutive, ma costituiscono un primo contributo operativo per quei soggetti che si trovano ad effettuare operazioni con le pubbliche amministrazioni. La circolare si concentra in particolare sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment cercando di chiarire quando si innesca appunto la nuova disciplina contenuta nell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.
Come è noto, la misura si applica a far data dal 1° gennaio 2015, sebbene la stessa debba essere autorizzata dalla Commissione europea, alla quale il Dipartimento delle finanze ha inoltrato la richiesta di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE: c’è naturalmente da sperare che l’autorizzazione effettivamente arrivi, altrimenti le conseguenze a livello operativo sarebbero disastrose per imprese e professionisti che dovrebbero assolvere l’imposta, recuperandola delle pubbliche amministrazioni, per le operazioni poste nel frattempo in essere.
Dal punto di vista della decorrenza, il provvedimento attuativo, ossia il DM 28 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2015, stabilisce che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni per le quali il corrispettivo è stato pagato dopo il 1° gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data.
Riguardo alla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, è la stessa disposizione a recare un’elencazione dei soggetti interessati, che è la medesima già contenuta nel quinto comma dell’articolo 6 del D.P.R. 633/1972, che disciplina la possibilità di differire l’esigibilità dell’imposta per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, a prescindere dal fatto che questi siano effettuati nell’ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale.
La parte finale della circolare è dedicata ai profili sanzionatori e qui opportunamente l’Agenzia ricorda che, sulla base dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente, non potranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse nell’applicazione della nuova disciplina anteriormente all’emanazione della circolare stessa (e perciò fino al 08/02/2015). Nel caso in cui l’imposta sia stata incassata e computata in sede di liquidazione, non occorrerà effettuare alcuna variazione; se invece l’operazione è stata erroneamente considerata soggetta allo split payment dovrà essere esercitata la rivalsa e la pubblica amministrazione interessata dovrà corrispondere al fornitore anche l’Iva relativa all’operazione.

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